REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Sebastiano Russo e domiciliato in Aosta, Via Cesare Battisti n. 1, presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliato presso la sede della stessa in Torino, Corso Stati Uniti n. 45;
per l’annullamento
– del Verbale Modello BL/S N. J 11501137 della Commissione Medica Interforze di seconda istanza Roma, emesso in data 9 novembre 2015, dal Comando Logistico dell’Esercito – Comando Sanità e Veterinaria di Roma e notificato al ricorrente il 10 dicembre 2015, attraverso il quale è stato comunicato: “Già permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio d’istituto nei ruoli della Polizia di Stato. Si idoneo al transito nei ruoli civili della stessa o di altra Amministrazione dello Stato. Controindicate mansioni che espongono ad esposizione ad ambienti rumorosi e con escursioni termiche. La non idoneità permanente è determinata in misura prevalente da infermità, che sulla base degli atti, non risultano si dipendenti da causa di servizio”;
– del Verbale del C.M.O. di prima istanza di Milano attraverso il quale è stata comunicata l’inidoneità al servizio di istituto poiché si è ritenuto: “permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio d’istituto nei ruoli della Polizia di Stato. Si idoneo al transito nei ruoli civili della stessa o di altra Amministrazione dello Stato. Pregressi -OMISSIS-
– di ogni altro atto precedente, seguente e/o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 31/2016 con cui è stata disposta una verificazione per stabilire le condizioni fisiche del ricorrente, avuto riguardo -OMISSIS-”, al fine di accertare l’idoneità dello stesso a svolgere le prestazioni connesse al servizio di istituto presso la Polizia di Stato;
Vista la relazione depositata in giudizio in data 5 ottobre 2016 dall’incaricato della verificazione, all’esito dell’espletamento della stessa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica del 13 dicembre 2016, il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 8 febbraio 2016 e depositato il 7 marzo successivo, il ricorrente ha impugnato, tra l’altro, il Verbale della Commissione Medica Interforze di seconda istanza presso il Comando Logistico dell’Esercito – Comando Sanità e Veterinaria di Roma, emesso in data 9 novembre 2015, attraverso il quale gli è stata comunicata l’incompatibilità con lo svolgimento del servizio di istituto nella Polizia di Stato e la possibilità di transito nei ruoli civili della stessa o di altra Amministrazione dello Stato. La non idoneità permanente sarebbe determinata in misura prevalente da infermità non dipendenti da causa di servizio.
Il ricorrente, già -OMISSIS-, a partire dal 22 settembre 2014, presta il proprio servizio nei ruoli civili, quale -OMISSIS- in seguito della sua dichiarazione di permanente inidoneità al servizio di istituto nella Polizia di Stato, avvenuta in data 15 novembre 2012 a causa di problemi -OMISSIS-. In data 16 giugno 2015, il ricorrente ha presentato domanda di riammissione nei ruoli della Polizia di Stato, avuto riguardo al buon esito dei controlli cui si era in precedenza sottoposto e che avevano attestato l’integrale recupero delle condizioni fisiche. Tuttavia con i provvedimenti impugnati nella presente sede, le Commissioni mediche competenti, sia di prima che di seconda istanza, hanno respinto la richiesta di riammissione in servizio, sul presupposto del mancato possesso in via permanente dei requisiti richiesti per svolgere il servizio di istituto.
Assumendo l’illegittimità della mancata riammissione in servizio nei ruoli della Polizia di Stato, il ricorrente ha proposto ricorso, eccependo, in primo luogo, l’eccesso di potere per carenza e/o difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, l’erronea presupposizione, l’illogicità, l’ingiustizia manifesta, la contraddittorietà, il difetto di motivazione e la violazione del principio di buon andamento della P.A.
Inoltre, sono stati dedotti l’eccesso di potere per contraddittorietà e la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza n. 31/2016 è stata disposta una verificazione per stabilire le condizioni fisiche del ricorrente, avuto riguardo -OMISSIS-”, al fine di accertare l’idoneità dello stesso a svolgere le prestazioni connesse al servizio di istituto presso la Polizia di Stato. In data 5 ottobre 2016 è stata depositata in giudizio dall’incaricato della verificazione, all’esito dell’espletamento della stessa, la relazione conclusiva.
Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2016, su richiesta del difensore della parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Con l’ordinanza n. 31/2016, questo Tribunale – premesso che il ricorrente ha depositato in giudizio documentazione medica dalla quale si ricava che lo stesso sarebbe attualmente in perfette condizioni fisiche e che -OMISSIS-” non gli impedirebbe di svolgere le prestazioni connesse del servizio presso la Polizia di Stato (cfr. in particolare certificato rilasciato dall’Unità Operativa di -OMISSIS- dell’Azienda USL Regione Autonoma Valle d’Aosta rilasciato in data 9 febbraio 2016: all. 4 al ricorso) – ha ritenuto necessario, al fine del decidere, di disporre una verificazione, finalizzata ad accertare le condizioni fisiche del ricorrente in relazione allo svolgimento dei compiti di istituto presso la Polizia di Stato.
Il Tribunale ha altresì precisato che nella formulazione del quesito sarebbe stata considerata la circostanza che “la discrezionalità esercitata dall’amministrazione ha natura di discrezionalità tecnica e che, di conseguenza, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella effettuata dagli organi tecnici dell’amministrazione stessa, ma deve limitarsi ad una verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche effettuate, sotto il duplice profilo della correttezza del criterio tecnico individuato e della correttezza del procedimento applicativo seguito dall’autorità per l’applicazione dello stesso (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 4 settembre 2007 n. 4635; id., sez. IV, 9 aprile 1999 n. 601)”.
Il quesito a cui il verificatore ha dovuto dare risposta è il seguente: “dica il verificatore se, applicando le regole della scienza medica, sia una conclusione scientificamente attendibile quella cui è giunta l’Amministrazione, secondo la quale l’essere stato affetto da pregressi episodi -OMISSIS- sia causa di per sé sufficiente a rendere un soggetto inidoneo all’espletamento del servizio presso la Polizia di Stato (compresi i servizi di ordine pubblico, turni notturni, ecc..)”.
E’ stato incaricato della verificazione il preposto alla Struttura Complessa di -OMISSIS- dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
2.1. In data 5 ottobre 2016, il verificatore ha depositato in giudizio la Relazione conclusiva del suo incarico.
Dalla Relazione emerge che il verificatore, Prof. -OMISSIS-, Direttore della Struttura Complessa di -OMISSIS- dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, ha provveduto ad esaminare tutta la documentazione versata nel presente giudizio, sia dalla difesa del ricorrente che da quella dell’Amministrazione resistente, ha esaminato la cartella clinica relativa al periodo di ricovero durante il quale al ricorrente è stato -OMISSIS-ed ha sottoposto quest’ultimo ad una visita -OMISSIS-.
È stato evidenziato che il ricorrente è stato colpito da “-OMISSIS-”, molto frequente nella popolazione, e il paziente in questione è “-OMISSIS-. Inoltre, il paziente non ha mai avuto sintomi durante l’attività quotidiana, ma sempre a seguito di eventi scatenanti relativamente ben definiti e, dopo -OMISSIS-, il paziente si è sempre mantenuto asintomatico”. Di conseguenza, non “sembra motivato privare della idoneità lavorativa un paziente perché -OMISSIS- con minimo effetto sui sintomi e nessuno sulla storia naturale”.
Le conclusioni del verificatore evidenziano l’illegittimità del diniego di riammissione del ricorrente nei ruoli della Polizia di Stato, nella qualifica di -OMISSIS-
2.2. Alla luce delle suesposte conclusioni, considerata anche l’assenza di contestazioni sul punto da parte dell’Amministrazione resistente, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, devono essere annullati gli atti con lo stesso ricorso impugnati.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico dell’Amministrazione resistente; le eventuali spese della verificazione, da liquidarsi con separato provvedimento, vengono altresì poste a carico dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso ricorso impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge; dispone altresì il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente. Pone a carico dell’Amministrazione resistente le eventuali spese della verificazione, da liquidarsi con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente FF
Antonio De Vita, Consigliere, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Referendario
L’ESTENSORE |
|
IL PRESIDENTE |
Antonio De Vita |