La vicenda in oggetto trae origine da un procedimento penale celebrato innanzi al Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale Militare di Roma, che ha visto coinvolto, nella veste di imputato, l’App. Scelto Q.S. D.T., militare di lungo corso, con alle spalle un servizio caratterizzato da valutazioni professionali di eccellenza e privo di precedenti disciplinari.

In particolare, nel corso di una perquisizione eseguita dalla Guardia di Finanza all’interno della camera di servizio assegnata al militare, venivano rinvenute alcune munizioni custodite in un armadietto personale. L’accertamento dava così origine a un procedimento penale militare, nell’ambito del quale all’imputato veniva contestata la detenzione di munizionamento fuori dalla sfera di controllo dell’Amministrazione.

L’interessato, sin dalle prime fasi del procedimento, aveva ammesso i fatti, chiarendo di aver riposto le munizioni nella propria tuta mimetica al termine di precedenti esercitazioni di tiro e di essersi poi dimenticato di riconsegnarle al Reparto, come previsto dalle disposizioni regolamentari. Una condotta, dunque, non animata da finalità di appropriazione o sottrazione, ma riconducibile a una mera dimenticanza, che ha dunque portato la difesa ad invocare, prima di tutto, l’assoluzione nel merito e, in subordine, il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.

Il Giudice, pur ritenendo integrata la fattispecie astratta di reato e riconoscendo la sussistenza della coscienza e volontà della condotta, ha svolto una puntuale valutazione delle concrete modalità del fatto e della personalità dell’imputato. In particolare, è stata valorizzata la minima intensità del dolo, ritenendo che la condotta fosse frutto di una disattenzione piuttosto che di una deliberata volontà di trattenere il munizionamento.

Sotto il profilo oggettivo, il Giudice ha inoltre evidenziato come la gravità del fatto risultasse contenuta, posto che le munizioni, sebbene temporaneamente sottratte alla disponibilità dell’Amministrazione, erano comunque custodite all’interno della struttura militare e, pertanto, facilmente individuabili e recuperabili.

Di rilievo decisivo si è rivelata anche la valutazione della condotta complessiva dell’imputato: quella precedente, connotata da un servizio di elevato rendimento e privo di qualsiasi censura disciplinare, e quella successiva al fatto, improntata a piena collaborazione con l’Autorità procedente e a una chiara assunzione di responsabilità. La scelta del rito abbreviato ha, inoltre, consentito una rapida definizione del procedimento, contribuendo ulteriormente alla valutazione di particolare tenuità dell’offesa.

Alla luce di tali elementi, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale Militare di Roma ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., dichiarando l’imputato non punibile per particolare tenuità del fatto e disponendo la restituzione del munizionamento al Reparto per le successive determinazioni di competenza, in conformità alle norme vigenti.

La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento volto a valorizzare la funzione dell’art. 131-bis c.p. quale strumento di proporzionalità e razionalizzazione dell’intervento penale, idoneo a escludere la punibilità di condotte che, pur astrattamente rilevanti sotto il profilo penale, risultano prive di una concreta e significativa offensività.

Ancora una volta, emerge l’importanza di una difesa attenta e rigorosa, capace di ricostruire il fatto nella sua reale dimensione, valorizzando non solo gli aspetti oggettivi della condotta, ma anche la personalità dell’imputato, il suo percorso professionale e il comportamento processuale, a tutela dei principi di equità, proporzionalità e ragionevolezza dell’azione penale.

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