In una sentenza destinata a far discutere, il TAR dell’Abruzzo ha accolto il ricorso di un’allieva marescialla della Guardia di Finanza, esclusa dal corso “Corfù II” per un punteggio sotto la soglia. I giudici amministrativi hanno ritenuto «incongrua e insufficiente» la motivazione dell’espulsione, sottolineando le contraddizioni tra la valutazione negativa e i precedenti meriti dell’allieva, compresa la recente promozione a maresciallo. Annullati tutti gli atti impugnati.

Di seguito il testo della sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione Prima

SENTENZA

Sul ricorso n. 206/2024, proposto da Lucrezia Luffarelli, rappresentata e difesa dall’avvocato Sebastiano Russo,
contro Guardia di Finanza – Comando Generale e Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale.

Per l’annullamento di:

  • provvedimento del 24.4.2024 n. 0065226/2024 della Guardia di Finanza che ha disposto il rinvio d’autorità dal 93° Corso Allievi Marescialli “Corfù II”, per punteggio inferiore a 10/20 (9,060);

  • tutti gli atti precedenti e successivi, tra cui:

    • verbale del 15.01.2024 con giudizio di non idoneità;

    • fogli interni (es. 23.01.2024 e 05.02.2024);

    • nota del Gen. D. Failla del 29.03.2024;

    • ogni altro giudizio o documento non conosciuto riferito anche ad altri allievi;

    • il Decreto Ministeriale 10.11.1933-XII ove lesivo.

FATTO E DIRITTO
La ricorrente aveva superato il concorso nel 2021 e frequentato il corso con regolarità.
Alla fine del secondo anno, nonostante la promozione a Maresciallo (19.12.2023), riceve un punteggio insufficiente (9,060/20) e viene espulsa.

Il Collegio rileva:

  • discrezionalità tecnica sì, ma non illogicità o assenza di motivazione;

  • la differenza tra note caratteristiche e punto caratteristico;

  • necessità di coerenza tra promozione e successiva espulsione;

  • nessuna punizione grave a suo carico;

  • altri allievi puniti più severamente non sono stati espulsi;

  • media scolastica buona (14,25/20 primo anno, 16/20 secondo);

  • ottenuti permessi per merito poco prima del provvedimento espulsivo.

Conclusione:
Il TAR accoglie il ricorso per difetto di motivazione e annulla i provvedimenti impugnati.
Spese di giudizio compensate per la complessità della causa.

P.Q.M.
Il TAR Abruzzo (Sezione Prima):

  1. Accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati.

  2. Compensa le spese di giudizio.

Ordina l’oscuramento dei dati personali ai sensi della normativa privacy (D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 2016/679).

Deciso a L’Aquila il 28 maggio 2025
Presidente: Germana Panzironi
Estensore: Mario Gabriele Perpetuini
Consigliere: Maria Colagrande

 

https://www.ilcapoluogo.it/2025/06/04/scuola-guardia-di-finanza-laquila-allieva-cacciata-vince-ricorso-al-tar/

Apri Chat
Contatta Ora Studio Legale Russo Caradonna!