
In una sentenza destinata a far discutere, il TAR dell’Abruzzo ha accolto il ricorso di un’allieva marescialla della Guardia di Finanza, esclusa dal corso “Corfù II” per un punteggio sotto la soglia. I giudici amministrativi hanno ritenuto «incongrua e insufficiente» la motivazione dell’espulsione, sottolineando le contraddizioni tra la valutazione negativa e i precedenti meriti dell’allieva, compresa la recente promozione a maresciallo. Annullati tutti gli atti impugnati.
Di seguito il testo della sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione Prima
SENTENZA
Sul ricorso n. 206/2024, proposto da Lucrezia Luffarelli, rappresentata e difesa dall’avvocato Sebastiano Russo,
contro Guardia di Finanza – Comando Generale e Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale.
Per l’annullamento di:
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provvedimento del 24.4.2024 n. 0065226/2024 della Guardia di Finanza che ha disposto il rinvio d’autorità dal 93° Corso Allievi Marescialli “Corfù II”, per punteggio inferiore a 10/20 (9,060);
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tutti gli atti precedenti e successivi, tra cui:
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verbale del 15.01.2024 con giudizio di non idoneità;
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fogli interni (es. 23.01.2024 e 05.02.2024);
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nota del Gen. D. Failla del 29.03.2024;
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ogni altro giudizio o documento non conosciuto riferito anche ad altri allievi;
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il Decreto Ministeriale 10.11.1933-XII ove lesivo.
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FATTO E DIRITTO
La ricorrente aveva superato il concorso nel 2021 e frequentato il corso con regolarità.
Alla fine del secondo anno, nonostante la promozione a Maresciallo (19.12.2023), riceve un punteggio insufficiente (9,060/20) e viene espulsa.
Il Collegio rileva:
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discrezionalità tecnica sì, ma non illogicità o assenza di motivazione;
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la differenza tra note caratteristiche e punto caratteristico;
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necessità di coerenza tra promozione e successiva espulsione;
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nessuna punizione grave a suo carico;
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altri allievi puniti più severamente non sono stati espulsi;
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media scolastica buona (14,25/20 primo anno, 16/20 secondo);
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ottenuti permessi per merito poco prima del provvedimento espulsivo.
Conclusione:
Il TAR accoglie il ricorso per difetto di motivazione e annulla i provvedimenti impugnati.
Spese di giudizio compensate per la complessità della causa.
P.Q.M.
Il TAR Abruzzo (Sezione Prima):
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Accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati.
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Compensa le spese di giudizio.
Ordina l’oscuramento dei dati personali ai sensi della normativa privacy (D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 2016/679).
Deciso a L’Aquila il 28 maggio 2025
Presidente: Germana Panzironi
Estensore: Mario Gabriele Perpetuini
Consigliere: Maria Colagrande