avvocato sebastiano russo

UN PRECEDENTE SIGNIFICATIVO VERSO IL SUPERAMENTO DEL RIGIDO (QUANTO ANACRONISTICO) FORMALISMO CONCORSUALE.

Con l’ordinanza cautelare NR. 13301/19 R.G., pronunciata dalla II Ter Sezione del Tar del Lazio il giorno 19 del mese di novembre dello scorso anno, il Consesso ha– almeno in parte – aperto la strada a quello che potremmo definire un cambiamento del modo di concepire le procedure concorsuali che discipliano l’accesso ai corpi militari.

Entrando più nello specifico, il TAR del Lazio, ha accolto l’istanza di sospensione cautelare proposta nell’ambito del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento che aveva escluso dalle prove concorsuali un aspirante Finanziere, a causa di “un indice di massa corporea”, rilevato all’esito della visita medica di primo accertamento, lievemente superiore al limite previsto dal bando.

Di fronte a tale empasse, tuttavia, in base a quanto previsto dal bando di concorso, l’aspirante Finanziere aveva proposto formale istanza di revisione, corredata dalla relativa documentazione.

Tale richiesta di verifica era stata respinta dal Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza in quanto, sulla base delle valutazioni espresse, la documentazione prodotta nella circostanza dal candidato era stata ritenuta non perfettamente conforme alle prescrizioni (nella circostanza il certificato medico era stato in effetti presentato non in originale, bensì in mera scansione/copia, nonché la sottoscrizione apposta era stata rilasciata a firma dello specialista privato che aveva effettuato la visita, senza recare il timbro della struttura sanitaria pubblica).

Ebbene, nonostante le valutazioni di segno contrario espresse dall’amministrazione resistente, il Giudice Amministrativo ha ritenuto comunque di accogliere le doglianze prospettate dal ricorrente affermando, come si evince dalla disamina del dispositivo dell’Ordinanza Cautelare, che “alla luce delle argomentazioni formulate dal ricorrente a sostegno della domanda cautelare, della documentazione medica posta a corredo della domanda di sottoposizione a visita medica di revisione, nonché tenuto conto del lievissimo scarto percentuale di massa grassa riscontrato (percentuale del 30,3) rispetto alla percentuale massima prescritta dal bando di concorso” di “ammettere il ricorrente alla visita medica di revisione”.

E’ possibile in altri termini affermare che i giudici del TAR Lazio, con il provvedimento in questione, abbiano aperto – per la prima volta – una breccia, tanto inaspettata quanto auspicata, che ha in un certo qual modo incrinato l’“eccessivo formalismo preteso dall’Amministrazione militare” in materia di procedure di accesso alle prove concorsuali ai corpi militari, dando atto, con tale decisione, di privilegiare, alla forma dell’atto amministrativo, il suo contenuto, circostanza questa che consentirà al ricorrente di essere riammesso alle successive fasi concorsuali.

Del tutto significative devono ritenersi anche le stesse valutazioni operate sull’indice di massa corporea, il cui valore, dal giudice amministrativo, è stato ritenuto congruo anche in assenza di una espressa verificazione, richiesta istruttoria peraltro espressamente sollecitata nell’atto introduttivo del giudizio.

 

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Avvocato Sebastiano Russo – Studio Legale Roma 

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