TAR LAZIO ACCOGLIE RICORSO CON SENTENZA IN FORMA BREVE.
SENT. 19278/23 RG
Si è conclusa favorevolmente la vicenda giudiziaria che ha avuto come protagonista un giovane candidato che ha partecipato al concorso per l’ammissione di 1230 Allievi Marescialli al 95° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2023-2024.
Il ricorrente nel corso delle prove concorsuali è stato ritenuto inidoneo a causa di un indice di massa corporeo leggermente superiore a quello consentito.
Per questo motivo ha richiesto di essere sottoposto alla prevista visita di revisione, trasmettendo in seguito la documentazione attestante il possesso dei requisiti fisici (così come accertato a seguito dei controlli sanitari cui sottopostosi nelle more) al Centro Reclutamento della Guardia di Finanza,
Nonostante la comprovata dimostrazione del possesso dei predetti requisiti, il candidato è stato comunque escluso dalle prove concorsuali poiché avrebbe “fatto pervenire la documentazione sanitaria integrativa in mera scansione mediante posta elettronica certificata e pertanto non redatta in originale come documento informatico come prescritto dal predetto articolo 15, comma 9 lettera a), sottopunto 1 del bando di concorso”.
Avverso tale provvedimento di esclusione, sulla base degli elementi prospettati dal nostro assistito, abbiano ritenuto affetto da un evidente eccesso di potere la decisione di esclusione del candidato, ragion per la quale si è proceduto a ricorre innanzi al T.A.R. competente territorialmente (Lazio – Roma) evidenziando l’abnormità del provvedimento adottato nella circostanza.
Il Tar Lazio, in sede di udienza cautelare, ritenute manifestamente fondate le questioni di diritto evidenziate già alla prima udienza della fase cautelare (celebrata dopo circa tre settimane dall’iscrizione a ruolo dell’atto introduttivo), ha per l’effetto accolto il ricorso oltretutto con Sentenza in forma semplificata ex art 60 c.p.a..
Sul punto il Giudice Amministrativo ha correttamente evidenziato come “Se è ben vero che il ricorrente ha trasmesso via PEC, all’organo investito dello svolgimento della procedura selettiva, documentazione medica – rilasciata dalla struttura sanitaria in formato analogico – riprodotta mediante scansione anziché produrre materialmente il documento in originale, come prescritto dalla lex specialis (art. 15, comma 9, lett. a), nondimeno la irregolarità, immediatamente rilevabile, della documentazione fatta pervenire dal ricorrente ben avrebbe potuto (rectius: dovuto) stimolare, presso la procedente Amministrazione, una interlocuzione, nei confronti dell’interessata, preordinata alla regolarizzazione della stessa.”
Tale interlocuzione in realtà, come evidenziato in sede di discussione innanzi al Collegio giudicante, è mancata del tutto; in altri termini sebbene l’amministrazione militare della Guardia di Finanza fosse ben conscia della mera irregolarità (afferente la documentazione inoltrata telematicamente dal candidato diversi mesi prima il termine decadenziale previsto per la trasmissione della documentazione sanitaria) nulla ha ritenuto di dover fare se non attendere passivamente la scadenza del termine ultimo per poi formalizzare l’esclusione del candidato dal concorso.
Se è fuor di dubbio che un errore il candidato l’abbia effettivamente commesso, è altrettanto indiscutibile che la portata di tale errore non poteva in ogni caso incidere significativamente sulla correttezza della procedura concorsuale, ben potendo essere messo a conoscenza del diretto interessato che, se avvisato per tempo, senz’altro si sarebbe adoperato per sanare la mera irregolarità nella quale involontariamente incorso.
Un errore che il Tribunale Amministrativo ha valutato essere non solo “agevolmente riconoscibile” ma che peraltro “si prestava ad essere facilmente superato con il minimo sforzo collaborativo da parte dell’Amministrazione”
Nel confermare l’illegittimità dell’operato della p.a. il Tribunale ha menzionato un preciso dovere in capo alle pubbliche amministrazioni che consiste nel caso specifico nell’attivazione di un “soccorso istruttorio” qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759).
Sia consentito rilevare come il ricorso a tale istituto non debba essere ritenuto per l’appunto una mera facoltà, quanto piuttosto un preciso dovere della p.a. il cui scopo ultimo è quello diretto alla selezione dei migliori candidati, selezione che non dovrebbe essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali come quello accaduto nel caso di specie.
All’accoglimento del ricorso, che ha consentito il superamento della procedura concorsuale, è poi seguito il pagamento delle spese legali da parte dell’Amministrazione risultata soccombente.
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