REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3876 del 2015, proposto da:

V. A., rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Fondi, con domicilio eletto presso Sebastiano Russo in Roma, P.Le Clodio, 22;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA – SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 00237/2015, resa tra le parti, concernente sospensione precauzionale dall’impiego

 

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale sulla domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2015 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti l’ avv. Fondi;

 

Considerato che l’appello avverso l’ordinanza – con la quale il giudice di I grado ha meramente fissato la trattazione della causa all’udienza pubblica del 17 dicembre 2015 – appare fondato, posto che: per un verso, il ricorso instaurativo del giudizio, nei limiti di delibazione propri della fase cautelare, appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, in relazione alla reiterazione della misura della sospensione, determinata da pendenza di procedimento penale per il medesimo fatto che aveva determinato la precedente sospensione, e dunque per un tempo superiore al limite di cinque anni;

per altro verso, sussiste il danno grave ed irreparabile lamentato;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 3876/2015) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa tra le parti le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Riccardo Virgilio, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

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