REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello nr. 10165 del 2015, proposto dal signor Raffaele RUSSO, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Ceci, con domicilio eletto presso l’avv. Sebastiano Russo in Roma, piazzale Clodio, 22,

contro

il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e il COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

nei confronti di

signor Giuseppe MOTOLESE, non costituito,

per la riforma

dell’ordinanza nr. 4005/15, depositata in data 16 settembre 2015 dalla Sezione Seconda del T.A.R. del Lazio nel ricorso nr. 9873/15, con la quale è stata rigettata l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016, il Consigliere Raffaele Greco;

Udita l’avv. Ceci per l’appellante;

Ritenuto che la questione di quale sia la corretta interpretazione della Circolare nr. 379389/09 dell’11 novembre 2009, nella parte relativa all’assegnazione (ed all’ipotizzato “azzeramento”) del punteggio riconosciuto a favore del personale in possesso delle specializzazioni di cui all’allegato 20, è meritevole di attento approfondimento in sede di merito, atteso che la lettura proposta da parte istante non appare manifestamente esclusa in ragione della peculiare struttura e formulazione delle disposizioni di riferimento in parte qua;

Ritenuto, pertanto, che le ragioni di parte odierna appellante possono essere adeguatamente tutelate, ai sensi del comma 10 dell’art. 55 cod. proc. amm., attraverso una sollecita fissazione dell’udienza di merito, fermo restando che l’Amministrazione valuterà l’opportunità di adottare misure idonee a scongiurare un ipotetico pregiudizio irreparabile che potrebbe derivare all’istante dall’esaurimento dei posti disponibili nella sede richiesta in prima battuta (e salva restando – come è ovvio – la facoltà di proposizione di nuove istanze cautelari ove il pericolo di un tale pregiudizio avesse a manifestarsi);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello (Ricorso numero: 10165/2015) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado, ai sensi e con gli effetti di cui in premessa.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

In considerazione delle ragioni dell’accoglimento, compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2016

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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