N. 03657/2015 REG.PROV.CAU.

N. 08195/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 8195 del 2015, proposto da D. G., rappresentato e difeso dall’avvocato Sebastiano Russo, ed elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Clodio n. 22, presso lo studio del predetto avvocato;

contro

il Ministero il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Guardia di Finanza in persona del legale rappresentante pro tempore, per legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento notificato in data 17 aprile 2015, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso per il reclutamento di 952 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza in quanto giudicato non idoneo all’arruolamento, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che – tenuto conto della documentazione sanitaria allegata al ricorso (non contestata da controparte), e fermi restando i necessari approfondimenti circa la natura del Decreto Dirigenziale n. 45755/15 del 17 febbraio 2015, non impugnata dalla parte ricorrente – al pregiudizio grave ed irreparabile prospettato dalla parte ricorrente è possibile ovviare disponendo l’ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi della procedura concorsuale;

CONSIDERATO che, tenuto conto della complessità delle questioni trattate, sussistono comunque i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto dispone l’ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi della procedura concorsuale.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Rinvia, per la successiva trattazione della controversia, alla camera di consiglio del 2 dicembre 2015.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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