N. 05037/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01415/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1415 del 2011, proposto dal Sig. Noe’ Piancazzo, rappresentato e difeso dall’avv. Sebastiano Russo, presso il cui studio, in Roma, via delle Baleniere n.98, è elettivamente domiciliato;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., non costituitosi in giudizio;
Comando Generale della Guardia di Finanza in persona del Comandante p.t., non costituitosi in giudizio;

per l’esecuzione

della sentenza del TAR Lazio, Sez. II^, n.6378 del 24.6.2009, depositata il 2.7.2009;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2011 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con sentenza n.6378 del 24.6.2009, il TAR del Lazio, Sez. II^, ha accolto il ricorso proposto dal Sig. Noè Piancazzo condannando l’Amministrazione ad assegnare al ricorrente i riposi compensativi corrispondenti alle ore di lavoro straordinario non retribuibili monetariamente.

La sentenza, pubblicata il 2.7.2009, è stata notificata il 2.12.2009.

Con atto di diffida e messa in mora, notificato il 3.11.2009, il ricorrente ha invitato l’Amministrazione ad adottare gli atti necessari per dare esecuzione alla sentenza, con avviso che in caso contrario avrebbe proposto ricorso per esecuzione del giudicato.

Ma non ostante l’invito ad adempiere l’Amministrazione non ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza.

Con il ricorso in esame l’interessato ha pertanto chiesto a questo Tribunale l’esecuzione giudiziale della sentenza in questione.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Infine, all’udienza camerale del 13.4.2011, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.

Con la sentenza n.6378 del 24.6.2009, il TAR del Lazio, Sez. II^, ha accolto il ricorso proposto dal Sig. Noè Piancazzo condannando l’Amministrazione ad assegnargli al i riposi compensativi corrispondenti alle ore di lavoro straordinario non retribuibili.

La sentenza, pubblicata il 2.7.2009, è stata notificata il 2.12.2009.

Già con atto di diffida e messa in mora, notificato il 3.11.2009, il ricorrente aveva invitato l’Amministrazione ad adottare gli atti necessari per dare esecuzione alla sentenza, con avviso che in caso contrario avrebbe proposto ricorso per esecuzione del giudicato.

Ma non ostante la notifica della sentenza e l’invito ad adempiere l’Amministrazione non ha provveduto ad adottare alcun atto.

Non resta pertanto al Collegio che dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza in questione assegnando all’uopo il termine di sessanta giorni per provvedere in conformità.

Per il caso di persistente inottemperanza o inerzia si appalesa opportuno nominare fin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Sig. Prefetto di Roma conferendogli mandato, con facoltà di delega, di eventualmente adottare – entro l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione – i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza.

Si ravvisano giuste ragioni per condannare l’Amministrazione inottemperante al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che vengono liquidate in €.1000,00, oltre le spese per il compenso al Commissario, da liquidarsi – nel caso di suo effettivo intervento – con separata ordinanza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso in epigrafe; e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione, entro sessanta giorni, alla sentenza indicata in epigrafe.

Nomina Commissario ad acta, per il caso di persistente inottemperanza, il Sig. Prefetto di Roma ai fini e per gli effetti indicati in motivazione.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali liquidandole in €.1000,00, salva ulteriore eventuale liquidazione, con separata ordinanza, delle spese per il compenso del Commissario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2011 con l’intervento dei Signori Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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