SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Dott. ssa Giuseppina Mignemi ha pronunciato la seguente

SENTENZA  N° 215/10

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 29783/C del registro di segreteria, promosso

ad istanza di

R.A., nato il *******ad Acireale (CT), cf ************, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. Sebastiano Russo e con questo elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’Avv. Antonio La Scala, sito in Bari, via Melo n. 205,

contro

– Ministero dell’Economia e Finanza, in persona del Ministro pro tempore,

– Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale pro tempore,

– INPDAP SEDE DI BARI, in persona del L.R. pro tempore, con sede in Bari, via Oberdan 40/U

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; l’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

VISTI: l’istanza di sospensiva, il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nella camera di consiglio del 30 aprile 2010, l’Avvocato Sebastiano R. per il ricorrente,  il dott. Giovanni Romano per l’INPDAP, il Maresciallo aiutante Pascazio per il Comando Generale della Guardia di Finanza,

FATTO

L’INPDAP, sede di Bari, in data 17.11.2009 ha notificato al ricorrente Sig. R., congedato per raggiunti limiti di età dal Corpo della Guardia di Finanza in data 4.11.1996, un provvedimento relativo all’accertamento di un debito per somme in più corrisposte dall’Istituto sulla pensione di cui il ricorrente è titolare.

Dette somme, inizialmente quantificate in euro 10.461,77, sono state percepite dal ricorrente a decorrere dal 05.11.1996 fino al 30.11.2009.

Il predetto Ente, a decorrere dall’1.l2.2009 ha proceduto a trattenere mensilmente dalla pensione di cui alla iscrizione n. 11140833/P, di cui è titolare il ricorrente, una somma quantificata dal ricorrente in euro 653,86 mensili, a titolo di recupero del suindicato debito.

In data 02.12.2009, è intervenuta la nota n. Q645288/09, indirizzata alla Direzione Provinciale INPDAP – Settore Gestione e Pagamento Pensioni -, con la quale la Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia – Ufficio Amministrazione –Sezione Trattamento Economico (Quiescenza), a parziale modifica, ha trasmesso un nuovo prospetto dimostrativo degli acconti corrisposti al Sig. R., che annullava e sostituiva il prospetto precedentemente inviato e sulla cui base l’INPDAP aveva proceduto ad iniziare il recupero delle somme.

Dal nuovo prospetto, l’ammontare del debito risulta essere inferiore rispetto a come inizialmente quantificato.

La parte ricorrente, regolarmente costituita, chiede, in via preliminare, la sospensione del provvedimento impugnato oggetto del procedimento, disponendo l’immediata sospensione della ritenuta nonché ordinando la restituzione delle somme indebitamente trattenute, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; in via principale, chiede, respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni, l’accoglimento del ricorso, e pertanto, l’annullamento, dopo averne dichiarato la sospensiva dell’efficacia, dell’atto indicato in epigrafe, ed ogni altro atto ad esso connesso, presupposto o consequenziale con tutte le conseguenze di legge e con vittoria di spese.

In data 13 aprile 2010, la Direzione Provinciale dell’INPDAP si è costituita con memoria nella quale chiarisce che è stato riquantificato in euro 6.129,691 il debito del ricorrente.

L’INPDAP ha, altresì, eccepito il difetto di legittimazione passiva in ragione della propria qualità di ordinatore secondario di spesa, nelle cui competenze non rientra la liquidazione del trattamento pensionistico evidenziando, nel merito, come il recupero delle somme indebitamente percepite dal titolare del trattamento pensionistico costituisca atto vincolato per l’amministrazione.

L’INPDAP, infine, ha rappresentato che, sulla pensione del sig. R., di importo netto pari ad euro 2.318,60, l’Istituto ha disposto una ritenuta mensile di Euro 189,46, con decorrenza dall’ 1.3.1010 al 31.12.2011.

Per le esposte ragioni, ritenendo non ravvisabile il fumus boni juris e non dimostrato il periculum in mora, l’INPDAP chiede il rigetto dell’istanza di sospensione.

Con memoria depositata il 20 aprile 2010 si è costituita in giudizio la Guardia di Finanza, che, riassunti i fatti di causa, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato infondato nel merito per i profili che riguardano la Guardia di Finanza e, comunque, l’estromissione dal giudizio della stessa per difetto di legittimazione passiva, nonché la prescrizione quinquennale in relazione ai maggiori ratei eventualmente dovuti ed il limite dei benefici accessori secondo le modalità di computo dettate dalla l. 412/91 e D.M. n. 352/98.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

La presente controversia concerne la verifica della legittimità del provvedimento di recupero della differenza tra il trattamento pensionistico provvisoriamente erogato e quello definitivo.

Preliminarmente, si reputano sussistenti le condizioni per l’assunzione della decisione in forma semplificata, previste dall’art. 9, comma 1, della legge n. 205 del 2000, che ha sostituito, con quattro commi, l’ultimo comma dell’art. 26L. 6 dicembre 1971, n. 1034.

A norma del predetto art. 9, comma 1, “Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.

La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare ovvero fissata d’ufficio a seguito dell’esame istruttorio previsto dal secondo comma dell’articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.”.

Ancora, dispone l’art. 9 al n. 3, che “Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.”.

L’istituto della sentenza semplificata, applicabile ai giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei Conti, è stato incardinato, nell’ambito della fase cautelare, sì da consentire il dispiegarsi di un meccanismo generalizzato di accelerazione nella definizione del giudizio, utilizzabile in presenza di taluni presupposti di tipo tanto sostanziale quanto processuale.

Il legislatore del 2000, quindi, evidentemente mosso da esigenze di economia processuale e di deflazione del contenzioso, ha istituzionalizzato la possibilità che il giudice investito della domanda cautelare definisca direttamente il merito della controversia, anche con sentenza semplificata, a condizione che sia stata accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, che ne ricorrano tutti i necessari presupposti e che siano sentite sul punto le parti costituite.

Ciò premesso, si ritiene che proprio l’innesto del meccanismo ex art. 9Legge n. 205 del 2000, all’interno del segmento processuale destinato alla trattazione dell’incidente cautelare imponga una lettura ed un’applicazione del disposto normativo intese a conciliare, con l’ineludibile dovere di osservanza del principio del contraddittorio, l’esigenza acceleratoria e deflattiva sottesa alla stessa previsione normativa di un meccanismo di conversione della fase cautelare in luogo deputato alla definizione del merito.

Coerente con entrambe le esigenze è l’assunto secondo cui il contraddittorio è rispettato per effetto dell’intervenuta notifica del ricorso introduttivo a tutte le parti contro le quali lo stesso è diretto, cui è così riconosciuta la possibilità di prospettare, attraverso gli scritti ed in sede di discussione orale, la necessità di un differimento ai fini della piena esplicazione della difesa.

La completezza del contraddittorio va quindi acclarata avendo quale parametro di raffronto i termini e le regole proprie della fase del giudizio nella quale si innesta la riconosciuta possibilità di azionare il sistema di conversione (Cons. Stato Sez. VI, 07-02-2003, n. 650).

L’effettiva presenza dei difensori, ma, ancora più a monte, la costituzione in giudizio, purché il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato, non è condizione necessaria per la decisione immediata in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, così come non è necessaria l’acquisizione del parere favorevole espresso dai difensori eventualmente presenti (Cons. Stato, sez. IV, n. 7940 del 14 dicembre 2004).

In occasione dell’esame dell’istanza cautelare – avanzata dal ricorrente unitamente all’atto introduttivo -, quindi, vi è la possibilità per il giudice di pronunciarsi con una sentenza in forma semplificata, previa verifica della regolarità del contraddittorio e previa semplice informazione a favore delle parti costituite (Cons. Stato Sez. V, 01/03/2003, n. 1131).

Ciò considerato, verificata la regolarità del contraddittorio, informate e sentite le parti presenti in udienza, considerata altresì la completezza del corredo documentale, si reputano, come detto, sussistenti le condizioni per l’assunzione della decisione in forma semplificata.

L’eccezione di difetto di legittimazione passiva prospettata sia dall’INPDAP che dalla Guardia di Finanza è manifestamente infondata e va rigettata.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, nelle controversie relative a pensioni erogate dall’INPDAP su decreto dell’amministrazione di appartenenza sono legittimati passivi sia l’INPDAP che detta amministrazione, poiché le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono una mera ripartizione di competenza di apparati della pubblica amministrazione, che, sotto il profilo soggettivo, risulta obbligata – nelle sue diverse articolazioni – tanto all’emissione del decreto di liquidazione della pensione, quanto all’esecuzione dei relativi pagamenti e che, quindi, costituisce nel complesso la figura di obbligato passivo (Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, n. 261 del 13.4.2010).

Nel merito, il ricorso è manifestamente fondato, avuto riguardo al principio enunciato nella sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti 7/QM/2007 del 7/8/2007.

In tale pronuncia è stato affermato il principio secondo cui, in assenza di dolo dell’interessato, per il recupero dell’indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio,  non può essere ignorata la disciplina contenuta nella legge n° 241 del 1990, per cui, a decorrere dall’entrata in vigore di detta legge, decorso il termine posto per l’emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell’indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull’affidamento riposto nell’operato dell’Amministrazione.

Il principio, espresso dall’autorevole organo della nomofilachia, può considerarsi condivisibile ed applicabile in ragione dei peculiari connotati della vertenza in esame.

Nel caso di specie, il provvedimento di recupero è stato emesso per somme corrisposte al sig. R. per oltre tredici anni e, pertanto, si può ritenere che in un così lungo periodo di tempo si sia formato un ragionevole e giustificato affidamento sulla spettanza delle somme corrisposte dall’Amministrazione e, quindi, sull’operato della stessa.

Appare, infatti, decisivo ribadire che il provvedimento di recupero in contestazione è stato notificato il 17.11.2009 e fa riferimento a somme corrisposte a decorrere dal 1996 fino al 2009.

In tal caso, quindi, la buona fede del ricorrente non può porsi in dubbio in ragione del fatto che vi è stata una continuità delle erogazioni per un lunghissimo periodo, che dagli atti di causa non risulta vi sia stato alcun apporto collaborativo del beneficiario causalmente incidente sull’errore dell’amministrazione erogante e che il pensionato, in base a criteri di ordinaria diligenza, non avrebbe potuto rilevare l’errore commesso dalla Amministrazione in occasione della prima liquidazione della pensione spettante.

Ricorrono, pertanto, le condizioni di irripetibilità dell’indebito pensionistico, per come individuate dalla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti 7/QM/2007 del 7/8/2007.

Per quanto finora detto, il ricorso si palesa manifestamente fondato e, quindi, merita accoglimento con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di sospendere con effetto immediato il recupero delle predette somme e di rimborsare quanto già recuperato.

La restituzione va però limitata alla sola sorte capitale.

Sulle somme dovute in restituzione, non gravano, infatti,  interessi legali e rivalutazione monetaria, in quanto non viene in rilievo un credito pensionistico, non erogato ovvero corrisposto in ritardo, fondato su una norma di legge, quanto, invece, un correttivo delineato in tutti i casi in cui il pensionato abbia percepito in buona fede assegni in più non dovuti.

Per cui, nella fattispecie, non trova ingresso la giurisprudenza di questa Corte formatasi al riguardo sui crediti da pensione, in quanto si tratta di indebita erogazione che, nella ponderazione dei contrapposti interessi dell’Erario e del pensionato in buona fede, viene affrancata dal recupero (cfr. ex plurimis Sezione III App. sent. n.519/2004). Ciò in quanto trattasi di una somma corrisposta per errore per la quale è da escludere l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 429 c.p.c..

…Più in generale, non inerendo ad un debito (art.1282 c.c.), (la predetta somma) non può produrre interessi corrispettivi o compensativi; non conseguendo a inadempimento o a ritardato adempimento di un’obbligazione, non può generare danni – interessi o interessi moratori né, tanto meno, può essere suscettibile di rivalutazione, non trovando applicazione l’art. 1284 c.c.. Infatti, con il recupero effettuato dall’Amministrazione, l’interessato non è stato spogliato del “suo” e, quindi, non ha subìto, oggettivamente, un danno ingiusto da risarcire” (cfr. Corte dei Conti, Sezione I, sent. n.246/2007, del 29 maggio – 13 settembre 2007).

E’ inammissibile la domanda, presentata dall’INPDAP per la prima volta in udienza, di autorizzazione all’esercizio dell’azione di rivalsa nei confronti del Comando Generale della Guardia di Finanza, perché del tutto nuova e perché, comunque, non sono stati evidenziati gravi motivi che ne giustifichino la tardiva proposizione.

Resta assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti in causa.

In ordine alle spese, attesa la peculiarità della vicenda esaminata,  sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

  • §      rigetta le eccezioni di difetto di legittimazione passiva presentate dall’INPDAP e dal Comando Generale della Guardia di Finanza;
  • §      accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara irripetibili le somme corrisposte dall’INPDAP al ricorrente;
  • §      condanna l’INPDAP alla restituzione in favore del ricorrente delle somme trattenute in esecuzione del provvedimento impugnato, senza riconoscimento di interessi e rivalutazione;
  • §      dichiara inammissibile la domanda presentata per la prima volta in udienza dall’INPDAP relativa all’autorizzazione dell’esercizio dell’azione di rivalsa nei confronti del Comando Generale della Guardia di Finanza.

Spese compensate.

Attesa la particolare complessità della controversia la sentenza sarà depositata nel termine di trenta giorni.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 30 aprile 2010.

          IL GIUDICE

 F.to(Dott.ssa Giuseppina Mignemi)

Depositata il 30/04/10

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

F.to (Sabato dott. Salvatore)

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