Davvero singolare, oltre che illegittima, è la vicenda di un Maresciallo Capo della Guardia di Finanza di Mantova che nel 2009 è stato rinviato a giudizio per il reato di rivelazione di segreti d’ufficio.
Assunte le vesti di imputato, l’Amministrazione della Guardia di Finanza, decise di adottare nei suoi confronti la sospensione precauzionale a titolo discrezionale (che come ben noto ha una durata massima di 5 anni, decorsi i quali il militare deve essere riammesso in servizio, qualora la vicenda penale non si sia conclusa).
Ebbene, dopo la sentenza di condanna di primo grado, confermata dalla Corte di Appello, la Cassazione ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale formulata fin dal primo grado di giudizio, rinviando gli atti alla Procura competente per territorio (Brescia).
A seguito dell’istanza formulata dunque l’Ispettore veniva riammesso in servizio, peraltro previa corresponsione degli emolumenti quota parte non versati nei 4 anni 11 mesi e 20 giorni di durata della sospensiva illo tempore irrogata nei suoi confronti (circa 67000 euro).
Ebbene, a seguito del successivo rinvio a giudizio, disposto dalla competente Procura, dunque assunte nuovamente le vesti di imputato, il militare è stato destinatario di un secondo provvedimento di sospensione, tra l’altro adottato a distanza di oltre 6 mesi dalla data di riassunzione in servizio.
Davvero singolare come premesso si profila la decisione adottata dall’amministrazione della Guardia di Finanza, posto che la motivazione sottesa ad un simile provvedimento dovrebbe attenere al pericolo che potrebbe discendere per la pubblica amministrazione qualora il militare fosse impiegato in servizi operativi. Sfugge ad onor del vero la logicità di una motivazione di questo genere, in considerazione del fatto che dal momento del suo rientro fino alla data di adozione del secondo provvedimento l’Ispettore è stato assegnato esclusivamente a servizi di carattere operativo (quali fra gli altri anche di verifica fiscale in qualità di capo patuglia) quei servizi per inciso che l’amministrazione teme ora il Maresciallo Capo possa ricoprire.
Viene da pensare delle due l’una: o effettivamente si teme che un militare, in virtù dello status dallo stesso rivestito, possa essere un pericolo per il servizio operativo (e per tale motivo lo si assegna ad un reparto non operativo con mansioni di ufficio) oppure, al contrario, non sussistendo un simile timore è possibile anche destinarlo ad incarichi operativi, come effettivamente accaduto fin dalla data del suo rientro in servizio, ma in tale ultimo caso non si comprende per quale ragione lo si debba sospendere (in questo caso in realtà risospendere n.d.r.).
Dunque perlomeno irragionevole deve ritenersi l’assegnazione del predetto Ispettore a incarichi operativi, con la consapevolezza che di lì a breve sarebbe stato nuovamente rinviato a giudizio (attesa l’obbligatorietà peraltro dell’azione penale ex art. 50 c.p.p.) salvo poi a distanza di un semestre adottare un provvedimento cautelare, quale quello della sospensione precauzionale a titolo discrezionale certamente rappresenta, che si presume dovrebbe scongiurare un simile pericolo.
Di solare evidenza traspare l’illogicità di una simile decisione, chiara figura sintomatica di un eccesso di potere, provvedimento che l’Ispettore ha deciso di impugnare dinanzi le competenti autorità giurisdizionali.
Ad ogni modo, al di là dei vizi in ordine ai presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento de quo, si torna a ripetere che le disposizioni divisate in materia, precludono la possibilità di replicare, come nel caso di specie, l’adozione di un provvedimento di sospensione dal servizio, legato tassativamente alla durata temporale massima di un quinquennio.