N. 06378/2009 REG.SEN.
N. 04509/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 21 e 26 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e s.m.i., sul ricorso n. 4509/2009 RG, proposto dal sig. Noè PIANCAZZO, rappresentato e difeso dall’avv. Sebastiano RUSSO ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via delle Baleniere n. 98,
contro
il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del sig. Ministro pro tempore ed il COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’ Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
per l’accertamento
previa emanazione di misure cautelari,
del diritto del ricorrente alla corresponsione del compenso per l’effettuazione, durante l’ultimo quinquennio, di ore di lavoro straordinario maturate e non calcolate dalla GDF, secondo gli importi fino ad oggi previsti dagli accordi di lavoro per il personale militare via via succedutisi nel tempo, con interessi e rivalutazione monetaria fino all’integrale soddisfo, nonché per la condanna della GDF intimata al pagamento delle suddette somme nei modi e nei termini indicati o, in subordine, alla concessione di recuperi e riposi in relazione alle ore espletate.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza camerale del 24 giugno 2009 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, l’avv. RUSSO e l’Avvocato dello Stato BACHETTI;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21, X c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dalla l. 21 luglio 2000 n. 205;
Ritenuto in fatto che il sig. Noè PIANCAZZO assume di essere graduato in s.p.e. della Guardia di finanza, attualmente alle dipendenze del Comando del II Gruppo della GDF di Roma;
Rilevato che il sig. PIANCAZZO rende nota, in relazione alle esigenze dell’attività di servizio espletata, l’impossibilità per lui di fruire del suo giorno di riposo settimanale, con la conseguenza d’un forte accumulo di ore di lavoro straordinario e, quindi, del superamento del numero dell’orario d’obbligo settimanale;
Rilevato altresì che, avendo le norme degli accordi sul lavoro dei militari sancito il loro diritto alla corresponsione dell’apposito compenso per lo straordinario effettuato o, in alternativa ed in caso di incapienza del monte-ore lavorato, al recupero o al riposo compensativi, il sig. PIANCAZZO fa presente di non aver mai finora ricevuto alcuna retribuzione per il lavoro straordinario svolto, né tampoco d’aver ottenuto alcun recupero compensativo;
Rilevato inoltre che il sig. PIANCAZZO ha chiesto alla P.A. datrice di lavoro di fruire, in assenza del pagamento del compenso per il lavoro straordinario, dei riposi compensativi, ma essa ha respinto la relativa istanza;
Rilevato quindi che il sig. PIANCAZZO adisce questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, per l’accertamento del suo diritto alla predetta retribuzione o, in subordine, alla fruizione dei riposi compensativi e deducendo in punto di diritto due articolati gruppi di censure;
Considerato in diritto che il ricorso in epigrafe s’appalesa sì meritevole d’accoglimento, ma nei limiti e per le ragioni di cui appresso;
Considerato sulla questione posta dal ricorrente che è jus receptum, alla luce di sì copiose pronunce da esimere questo giudice da ogni citazione al riguardo, che spetta al militare, ov’egli abbia svolto un servizio oltre l’orario di lavoro obbligatorio per ordine dei superiori e per un interesse rilevante per i compiti d’istituto, la retribuzione all’uopo stabilita per il lavoro straordinario così effettuato;
Considerato al riguardo che, qualora il militare svolga una prestazione di lavoro straordinario per un numero di ore eccedente quello prescritto o per importi superiori all’indennità all’uopo stabilito dagli accordi di lavoro che, nella specie, però il ricorrente espressamente non impugna, spettano comunque i corrispondenti riposi compensativi, a tutela della dignità della persona del lavoratore ed ai fini di reintegrazione della sua sfera psico-fisica, costituendo questi diritti sì conformabili dalla P.A. datrice di lavoro, ma non fino al punto, com’è accaduto in sostanza al ricorrente, da sopprimerlo o da renderlo un mero flatus vocis;
Considerato allora che la pretesa attorea, in relazione alla domanda per la fruizione dei riposi compensativi –nei riguardi dell’ effettuazione dei quali la P.A. datrice di lavoro nulla eccepisce verso il ricorrente–, ben può esser accolta, a differenza di quella prettamente retributiva, per la quale, infatti, non può essergli riconosciuta altra somma che quella fissata in modo specifico dai DPR di recepimento degli accordi di lavoro per i militari;
Considerato, infine e quanto alle spese di giudizio, che la parziale soccombenza e giusti motivi suggeriscano l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, accoglie in parte il ricorso n. 4509/2009 RG in epigrafe e per l’effetto condanna le Amministrazioni resistenti, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, ad assegnare al ricorrente i riposi compensativi relativi alla quantità di lavoro straordinario effettivamente prestato fino alla presente domanda e con riguardo all’istanza attorea del 17 novembre 2006.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 24 giugno 2009, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO