Sebbene classificatosi al secondo posto nelle graduatoria assoluta delle prove preselettive del 47° Corso per Istruttore Cinofilo, nonché al primo posto per la prova pratica, il Maresciallo Ordinario M.L., peraltro Capocorso, è stato inspiegabilmente giudicato non idonero alla prova pratica finale.
Vi è da dire che durante il Corso l’Ispettore è stato improvvisamente destinato ad altra Squadra per incompatibilità caratteriale con il proprio Comandante di Squadra.
Ad ogni modo, senza che prima della prova finale fosse mai stato contestato alcunché al corsista, sia sotto il profilo del rendimento didattico che sotto quello disciplinare, all’atto della prova pratica finale è stato comunque ritenuto non idoneo, conseguendo un voto di 9,39/20 che lo ha escluso dal corso senza neppure consentirgli di accedere alla successiva prova orale.
Il Tar del Lazio, condividendo le censure sollevate dal ricorrente, ha ordinato invece all’amministrazione della Guardia di Finanza di ripetere la prova pratica, la cui data dovrà essere dunque fissata a breve.
Attraverso l’autorevole decisione di tale organo giudicante viene affermato un importante principio di giustizia sostanziale, laddove se è vero che l’amministrazione militare è certamente titolare di un amplissimo potere discrezionale di carattere tecnico, è altrettanto vero che tale potere non può comunque sfociare in alcuna delle figure sintomatiche di eccesso di potere non consentite dal nostro ordinamento.
Per una migliore comprensione si riporta l’Ordinanza della II Sez. del Tar del Lazio, pronunciata all’esito della camera di consiglio celebrata lo scorso 11 luglio che ha accolto le ragioni del ricorrente che, convolato a nozze appena il giorno prima della decisione del Tribunale, si appresterà subito dopo la luna di miele a ripetere gli argomenti oggetto d’esame.
Avv. Sebastiano Russo
N. 02514/2012 REG.PROV.CAU.
N. 04665/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4665 del 2012 proposto da Luigi Mercurio, rappresentato e difeso dall’avvocato Sebastiano Russo, con il quale è elettivamente domicilio in Roma, via delle Baleniere n. 98;
contro
il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, con la quale è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
Stefano Facoccia, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del verbale relativo all’esame finale delle unità cinofile che hanno frequentato il 47° corso di specializzazione per “istruttore e conduttore cinofilo antidroga” svoltosi dal 18 ottobre 2011 al 27 marzo 2012, nella parte in cui il ricorrente viene giudicato non idoneo, riportando il voto di 9,39/20, nonché la relazione finale relativa al predetto corso di specializzazione ogni altro atto prodromico, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che sussiste il fumus boni jurus, perché – a fronte della disciplina posta dalla circolare del 2005, secondo la quale la prova pratica deve essere effettuata con un “cane conosciuto” – le circostanze evidenziate nella relazione tecnica del 18 giugno 2012 (allegata alla memoria prodotta dall’Amministrazione) non giustificano il fatto che al ricorrente non sia stato consentito di sostenere l’esame finale con uno dei tre cani condotti durante il primo e il secondo periodo addestrativo;
CONSIDERATO che al pregiudizio prospettato dal ricorrente si può ovviare ordinando all’Amministrazione di ripetere l’esame finale con uno dei suddetti tre cani;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare unitamente al ricorso in epigrafe indicato nei termini indicati in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Fissa, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 20 marzo 2012.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore
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L’ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)