Il testamento è definito dal codice civile come quell’atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo che avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Il testamento può contenere sia disposizioni di carattere patrimoniale che non patrimoniale. Tra le disposizioni di carattere non patrimoniale possono aversi le disposizioni a favore dell’anima e il riconoscimento di un figlio naturale.
Il codice distingue tra testamento olografo e il testamento per atto di notaio, a sua volta suddivisibile in pubblico o segreto a seconda delle modalità con cui esso viene redatto. Le tre forme di testamento sono tra loro equipollenti, cosicché con un testamento olografo si può revocare un testamento per atto di notaio.
Se il testamento olografo si contraddistingue per la sua semplicità ed immediatezza, il testamento per atto di notaio ha l’indubbio privilegio della consulenza di un esperto di diritto, qual è il notaio. Il notaio, infatti, si cura inoltre della redazione del testamento indagando la volontà del testatore e operando un controllo di legalità sulle disposizioni testamentarie ivi contenute.
Il testamento olografo deve contenere le volontà del testatore, espresse liberamente, senza cioè dover rispettare particolari schemi o formule. Tuttavia, per la sua validità, il codice civile richiede una serie di requisiti formali.
Secondo l’articolo 602 c.c. infatti il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore. La disposizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La mancanza della data comporta l’annullabilità del testamento olografo.
Il testamento olografo non vale laddove scritto a macchina o con carattere stampatello, perché l’autografia è richiesta anche per stabilire l’autenticità del documento. Anche la firma deve essere fatta in modo tale da essere riconoscibile come quella abituale della persona che sta facendo testamento.
Il testamento olografo, purché rispetti i requisiti della grafia, della sottoscrizione e della datazione, può essere scritto su qualsiasi pezzo di carta di qualsiasi qualità, dimensione e colore. Non è neppure necessario che sia proprio carta, può essere stoffa, legno o altro materiale sufficientemente durevole. Può essere scritto anche su marmo o pietra, ma non può però essere scolpito, perché perderebbe le caratteristiche della calligrafia del testatore.
Se non è sufficiente un foglio di carta se ne possono usare di più purché risulti che l’uno è continuazione dell’altro, meglio se numerati ed ogni foglio porti la data e la firma del testatore.
Il testamento olografo può essere redatto anche in forma di lettera.
Altro argomento è quello della conservazione del testamento olografo, posto che, proprio per le modalità di redazione, si esclude l’intervento del notaio.
Chi redige un testamento olografo può conservarlo a propria cura laddove egli ritenga, senza darne comunicazione ad alcuno o può depositare il proprio testamento olografo presso un Notaio o persona di fiducia che ne curi la conservazione.
Qualora il testamento olografo sia depositato presso un Notaio, la sua pubblicazione dovrà necessariamente avvenire a cura del Notaio che lo ha tenuto in custodia.
Il deposito di un testamento olografo presso un Notaio può avvenire esclusivamente a cura del testatore stesso: nessuno è infatti titolato a chiedere il deposito di testamenti altrui. Inoltre, il testatore può sempre ritirare il testamento olografo dalle mani del notaio presso cui si trova. Di tale formalità viene redatto processo verbale.
Il testamento è sempre revocabile, in tutto o in parte, essendo irrinunziabile la facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie e che ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.
La norma ha lo scopo di garantire la libertà testamentaria e la possibilità di revocare disposizioni in momenti di particolare fragilità e stato di bisogno del disponente, che lo abbiano indotto a redigere un testamento non corrispondente alle sue reali volontà. La revoca può essere espressa o tacita, deducibile da fatti o comportamenti del testatore che rivelino la sua volontà di revocarlo.
La revoca espressa consiste in una dichiarazione di volontà mediante la quale si rendono inefficaci le disposizioni testamentarie precedenti; può farsi soltanto o con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio alla presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la/le disposizione/i anteriore/i. Come detto il testamento successivo revoca quello precedente a prescindere dalla forma utilizzata.
La revoca tacita è palesata dalla distruzione del testamento olografo precedentemente redatto; circostanze che rendono inequivocabile la volontà del testatore di revocare le disposizioni in esso contenute, a meno che non si provi che la distruzione non sia stata intenzionale oppure che essa è stata causata da altri.
Caso particolare di revocazione è quello relativo all’ipotesi di sopravvenienza di figli. Si prevede, cioè, che le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, o per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio.
Studio Legale Russo – Caradonna
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. Sebastiano Russo
(patrocinante in Cassazione)
Avv. Silvia Caradonna
Dott. Matteo Fadanelli
Dott.ssa Deborah Di Girolamo