La Quarta Sezione del Consiglio di Stato lo scorso 21 luglio, nell’ambito del giudizio di Appello promosso da un Maresciallo della Guardia di Finanza in forza al Nucleo Pronto Impiego di Genova, ha accolto – all’esito dell’udienza discussa in camera di consiglio il giorno precedente – la richiesta di sospensiva della sentenza pronunciata nel corso del giudizio di primo grado dal Tar Genova.
Questi in sintesi i fatti:
Il ricorrente, come premesso, Maresciallo Ordinario, in forza presso il Nucleo P.I. di Genova, ha proposto ricorso avverso la Determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto Ufficio Pe.I.S.A.F. – datata 13.05.2016 e notificata il successivo 31 maggio 2016, attraverso la quale l’amministrazione del Corpo gli comunicava per la diciassettesima volta consecutiva il rigetto concernente la propria domanda di trasferimento per la Provincia di Bari; l’ultima delle quali risulta essere stata presentata per l’appunto nell’ambito del Piano degli Impieghi Centralizzato per l’anno 2015/16 predisposto dal Corpo della Guardia di Finanza per far fronte a specifiche esigenze di mobilità del proprio personale dipendente;
Le ragioni che in sintesi hanno indotto il ricorrente a promuovere l’azione giudiziale sono essenzialmente dipese dalla discutibilità delle scelte discrezionali adottate dall’amministrazione militare del Corpo della Guardia di Finanza al quale appartenente, operate nell’ambito del Piano Impieghi Centralizzato, scelte adottate, per lo meno a sommesso avviso di chi scrive, in totale spregio alle regole dalla stessa amministrazione prima espressamente prefissate, ma successivamente illegittimamente eluse ad esclusivo vantaggio di militari nel caso di specie notevolmente più giovani del ricorrente; nel caso di specie l’Ispettore ATPI in questione, nonostante quasi 25 anni di servizio, l’essere sposato, da tre anni peraltro primo in graduatoria per la provincia di Bari a livello nazionale, si è visto respingere per la diciassettesima volta la propria domanda di trasferimento (ostandovi esigenze organiche e di servizio) a tutto beneficio di altro militare della Guardia di Finanza trasferito proprio lì dove in realtà non avrebbe dovuto esserci disponibilità di posti vacanti.
Ed infatti, l’Ispettore ATPI ha potuto appurare che un altro militare (anch’esso Ispettore appartenente al Corpo, ma a differenza del ricorrente non in possesso della medesima specializzazione AT.-P.I., (già in servizio presso la città di Bari), era stato inspiegabilmente destinato alla frequenza del 37° corso ATPI, all’esito del quale, successivamente è stato assegnato proprio al Gruppo Pronto Impiego di Bari, proprio lì dove secondo l’amministrazione non occorreva trasferire alcun Ispettore !
In altri termini l’aver assegnato il MO neo specializzato ATPI al Gruppo Pronto Impiego di Bari fornisce inequivocabilmente la prova dell’esistenza di un’esigenza organica presso il prefato reparto, facendo contestualmente venir meno ogni dubbio sull’esistenza di un posto disponibile alla data della valutazione della forza organica nell’ambito del piano d’impieghi centralizzato (15 aprile 2016).
Ma vi è di più, dal sito intranet “Iride”, in uso agli appartenenti al Corpo, relativamente al corso di specializzazione sopra indicato, è stato possibile rinvenire la nota del Comando Generale nr. 0095846/2016 del 23.03.2016, relativa alle istanze di partecipazione al 37° Corso ATPI la quale chiaramente dispone che le domande presentate dai singoli militari presso i vari Comandi, preliminarmente concentrate presso il C.A.S. di Orvieto, sarebbero dovute pervenire presso il I Reparto (del Comando Generale) entro il 15.04.2016.
Analogamente, il radiomessaggio del Comando Generale nr. 0360753/15 del 04.12.2015, recitava che ai fini dell’elaborazione delle istanze nell’ambito del Piano Impieghi Centralizzato (anche per i comparti ATPI) sarebbe stata considerata la situazione forza rilevata alla data sempre del 15.04.2016.
Di conseguenza, pare certo che alla data del 15 aprile 2016, l’Amministrazione fosse ben conscia della necessità di destinare un ulteriore Ispettore ATPI alla sede di Bari, posto che diversamente argomentando non si comprende la ragione per la quale avrebbe accolto l’istanza di specializzazione proposta dal MO appartenente al contingente ordinario !
Ciò che invece non è dato comprendere, è la ragione per la quale, sebbene consapevole della domanda presentata per il diciassettesimo anno consecutivo da parte del ricorrente, già specializzato, (oltretutto da ben 12 anni primo in graduatoria a livello nazionale), l’Amministrazione abbia comunque preferito trasferire un militare sprovvisto di specializzazione ATPI, previa frequentazione del relativo corso ai fini dell’attribuzione della specializzazione stessa, con conseguenti ulteriori e maggiori oneri economici a carico dell’Amministrazione (per la durata di due mesi di istruzione).
Oneri economici che, invece, sarebbero stati certamente evitati in ragione appunto della possibilità di soddisfare tale particolare esigenza organica semplicemente accogliendo la domanda dell’odierno istante che, si rammenta nuovamente – da quasi due decenni ormai – aspira ad ottenere il trasferimento presso la provincia di Bari.
Senza tener conto che il Reparto dio Provenienza del ricorrente – Nucleo P.I. Genova all’atto della presentazione della domanda registrava oltretutto un eccedenza organica nel ruolo Ispettori ATPI di ben 3 unità.
Pare il caso evidenziare come, a parità di sede di destinazione, non solo sia stata adottata una decisione difficilmente condivisibile – che ha di fatto comportato un aggravio di costi per l’erario ma, oltretutto, si è inspiegabilmente preferito soddisfare la richiesta di un militare (arruolato nel 2010) a scapito delle legittime aspirazioni del ricorrente, in possesso di una maggiore anzianità di servizio (arruolato nel 1994), già specializzato.
Per queste ragioni è stato presentato un ricorso giurisdizionale al Tar Liguria che tuttavia, del tutto sorprendentemente, non ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda proposta dal ricorrente, statuendo la legittimità dell’operato dell’amministrazione militare del Corpo della Guardia di Finanza.
Forte comunque delle proprie ragioni il Maresciallo ATPI ha comunque deciso di impugnare in appello dinanzi il Consiglio di Stato il giudizio di primo grado.
Fortunatamente la Quarta Sezione, come anticipato, discostandosi dalle convinzioni del giudice di primo grado ha invece condiviso quelle che possono essere definite senza alcun dubbio le legittime doglianze del ricorrente, accogliendo in sede di sospensiva la domanda cautelare e fissando sin d’ora la data di trattazione nel merito della questione.
Avv. Sebastiano Russo