Con la pronuncia definitiva della Seconda Sezione del Consiglio di Stato si è conclusa, dopo oltre un decennio, la vicenda attinente ad una richiesta di trasferimento presentata da un militare appartenente al Corpo della Guardia di Finanza;
Il Finanziere, nel 2009, aveva infatti presentato istanza di trasferimento nell’ambito del Comando Provinciale attraverso la quale, dalla sede di appartenenza (Fiumicino) ha richiesto l’assegnazione alla vicina sede di Ostia.
Rispetto ai due posti disponibili, presso la sede desiderata, il militare si è collocato solo al terzo posto nella graduatoria finale, dunque per intenderci primo fra gli esclusi.
E’ accaduto tuttavia che il militare (secondo classificato) abbia deciso di rinunciare alla propria istanza di traferimento, lasciando, dunque, il posto di fatto vacante.
Niente di più semplice si potrà arguire; l’esito più logico da attendersi sarebbe stato quello di un automatico scorrimento della graduatoria, e dunque delle relative posizioni, con conseguente subentro – al secondo posto – del terzo classificato.
Di diverso avviso è stata in realtà la scelta operata dall’amministrazione della Guardia di Finanza che ha, invece, rigettato l’istanza di scorrimento della graduatoria appositamente presentata dal diretto interessato, decisione, questa, che non ha lasciato al dipendente altra scelta se non quella di impugnare il rigetto dinanzi al Giudice amministrativo, in funzione di Giudice del Lavoro.
Com’è possibile evincere sin dalla pronuncia di primo grado, i Giudici amministrativi della II Sezione del Tar del Lazio, hanno affermato la manifesta fondatezza della pretesa del militare – tanto da ritenere di poter senz’altro decidere la questione con sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a.. Il Collegio, presieduto dal compianto Dott. Luigi Tosti, ha dunque accolto il ricorso in sede cautelare ed annullato, per l’effetto, il provvedimento di diniego opposto dalla pubblica amministrazione senza esitazione alcuna; nel contesto in analisi, come agevolmente desumibile dalle argomentazioni poste a fondamento delle pronuncia di merito, il Giudice amministrativo, interpellato sul punto, ha chiaramente affermato che “il comportamento dell’Amministrazione si connota come contraddittorio e disparitario”, rinvenendo nella relativa azione amministrativa “un’insanabile ed intrinseca contraddizione” (Tar Lazio, II Sez., n. 6422 del 2009).
A fronte dunque di una pronuncia, si ritiene, assolutamente tranciante per le sorti del giudizio, del tutto sorprendentemente, l’Amministrazione resistente, ha comunque interposto appello, confidando in una reformatio da parte del Consiglio di Stato che, pur col senno di poi, appariva alquanto improbabile già all’epoca dei fatti.
Come abbiamo avuto modo di constatare, a distanza di oltre un decennio, i Giudici di Palazzo Spada, hanno pienamente confermato la pronuncia della Seconda Sezione del TAR Lazio – giudice di prime cure – rigettando l’appello della Guardia di Finanza e ribadendo nella circostanza come non possa essere sottaciuta, nel caso in esame, “la condotta manifestamente contraddittoria tenuta dall’Amministrazione”, il cui provvedimento sottindende, ad avviso del Giudicante in questione una quanto mai palese “disparità di trattamento”. (Cons. St., n. 859 del 2020).
Dunque, con tale arresto, i Giudici Amministrativi hanno sancito quello che, a ben vedere, potrebbe, anzi dovrebbe, essere considerato come un sottinteso obbligo di scorrimento della graduatoria in materia di trasferimenti dei militari, in casi analoghi a quello prospettato; in tal modo si potrebbe aggiungere, inoltre, che il giudice abbia implicitamente inteso precludere nei fatti qualunque altra scelta che possa porsi in contrasto con questo specifico obbligo (di scorrimento della graduatoria), ritenendo ogni altra soluzione non conforme ai principi di buon andamento e imparzialità propri di ogni pubblica amministrazione.
Da non trascurare neppure come, a fronte della più che legittima pretesa del dipendente, l’amministrazione soccombente sia stata finanche condannata alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore del militare ricorrente.
Sentenza CDS >
Sentenza TAR >
Avv. Sebastiano Russo