Con sentenza n. 5845 del 10.3.2021 il Giudice di Pace di Roma ha accolto la richiesta avanzata da parte di un cliente nei confronti della propria Banca, il quale ha agito per ottenere la condanna del proprio istituto di credito al risarcimento dei danni subiti a causa dell’utilizzo fraudolento, ad opera di terzi, della propria carta di credito.
La vicenda era stata portata dall’utente tempestivamente all’attenzione della propria Banca: il mal calpitato cliente aveva disconosciuto le operazioni compiute in frode, aveva sporto denuncia querela e formalizzato richiesta di rimborso, che veniva tuttavia negato, con la generica motivazione che tali operazioni fossero comunque riconducibili al titolare.
Venendo ai fatti in data 24.5. 2018 verso le ore 20.30 il sig. L.L. recatosi presso uno dei tanti sportelli bancomat, tentava di prelevare del denaro contante, operazione che veniva negata, in quanto la carta risultava essere stata bloccata;
peraltro il giorno precedente il sig. L. era stato contattato dal personale dell’Istituto di credito il quale avvisava che sulla stessa carta si era verificato un tentativo di frode;
allarmato l’utente si recava presso la Banca la quale in effetti forniva un documento riportante un pagamento on line per importo pari ad € 1.500,00 con valuta 23.5.2018, subito disconosciuto dal sig. L.L. in quanto dallo stesso mai effettuato, né dallo stesso autorizzato;
nell’immediatezza il sig. L.L. provvedeva a sporgere denuncia querela presso il Commissariato di P.S. di zona ed inoltrava richiesta di rimborso a Monte dei Paschi di Siena, la quale sorprendentemente riteneva che l’operazione, compiuta attraverso l’uso di credenziali monouso (codice otp), non presentasse alcun margine di frode e pertanto respingeva ogni responsabilità.
Non contento e non datosi per vinto il cliente, rappresentato dallo Studio Legale Russo Caradonna, citava in giudizio la propria Banca, richiamando non soltanto le clausole contrattuali disciplinanti il rapporto (per cui si rammentava quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, ad esempio che “il titolare non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo della carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell’art. 5”; ed ancora che “nel caso in cui il cliente abbia presentato domanda di rimborso di addebiti inesatti o riferibili ad utilizzi non autorizzati, la Banca è tenuta ad effettuare il riaccredito dei relativi importi immediatamente e in ogni caso entro la fine della giornata operativa successiva alla consegna da parte del cliente della richiesta di rimborso, corredata dalle copie dell’estratto conto della denuncia all’autorità giudiziaria e del fronte/retro della carta”); ma più significativamente la propria domanda si fondava sui principi informanti l’art. 2051 c.c., per il quale, in estrema sintesi, il “custode” ha l’onere e l’obbligo di porre in essere tutte le cautele necessarie per proteggere la clientela dal rischio sempre più frequente di frodi, nelle quali è evidentemente ricompreso l’utilizzo in frode dei sistemi di pagamento telematici: la Banca, in quanto depositaria a titolo oneroso, deve ritenersi responsabile ed obbligata al risarcimento per l’ipotesi di somme sottratte illecitamente all’utilizzatore della carta di pagamento.
Il Giudice di Pace di Roma, accogliendo pienamente la tesi dello studio Legale Russo Caradonna, ha altresì ricordato l’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9158/2018, la quale ha stabilito che nell’ipotesi di operazioni effettuate mediante strumenti elettronici, è l’istituto di credito bancario / postale a dover fornire la prova della riconducibilità al cliente, con la conseguenza che in caso di mancanza di tali dimostrazioni la banca deve risarcire il danno subito dal cliente vittima di una frode telematica.
Ulteriormente il Giudice di Pace ha precisato, aderendo all’orientamento della Corte di Cassazione, che è da considerarsi ragionevole ricondurre nell’area dei rischi professionali del prestatore di servizi di pagamento (in generale gli operatori del sistema bancario), nonché prevedibile ed evitabile mediante l’adozione di specifiche misure che consentano di accertare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, l’utilizzo fraudolento da parte di terzi, con conseguente esclusione del dolo dell’utente o dell’eventuale incauto utilizzo, comunque fronteggiabile in anticipo dalla Banca.
In altri termini, il professionista (la Banca) è tenuto ad assumere una condotta improntata ai canoni di diligenza aggravata, non essendo sufficiente la diligenza del buon padre di famiglia, da valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
Esclusa dunque la riconducibilità delle operazioni al cliente, di cui è stata accertata la totale estraneità, la Banca risarcirà il sig. L.L., corrispondendo l’importo indebitamente sottratto da terzi, oltre a versare in suo favore le spese di lite.
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